Semplificazione

Legge di semplificazione della disciplina edilizia (l.r. 15/2013)

Norma: Legge regionale n.15/2013: approfondimenti, schede di lettura, tavola sinottica delle novità introdotte

La sesta Linea di azione prevista nel Programma per la Semplificazione 2012/2013 ha, tra gli altri, l'obiettivo di accellerare e semplificare delle procedure urbanistico-edilizie da conseguire attraverso diversi interventi

Tra questi la riforma dell'attuale legislazione regionale che ha portato all'adozione della legge regionale n.15/2013.

La legge regionale, oltre a recepire le modifiche introdotte dalla normativa statale, contiene numerose misure di semplificazione (parte delle quali stimolate anche dai risultati della Misurazione degli oneri amministrativi svolta sempre in attuazione della l.r. n. 18/2011), quali:

  • il rafforzamento dello sportello unico per l’edilizia (SUE) quale unico interlocutore sia per il rilascio e la presentazione dei titoli e comunicazioni che per la raccolta degli atti di assenso necessari per realizzare gli interventi;
  • l’estensione dei casi di attività edilizia libera;
  • la riduzione del numero dei titoli edilizi prevedendo la SCIA ed il permesso di costruire;
  • la possibilità di prorogare più volte la validità di entrambi i titoli;
  • l’estensione dell’ambito di applicazione del permesso in deroga anche agli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione;
  • il potenziamento del ruolo di coordinamento della Regione per standardizzare le pratiche edilizie e unificare la modulistica;
  • la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente presentata a corredo della domanda di permesso e della SCIA, da quella che il soggetto può presentare prima dell’inizio dei lavori e quella che può riservarsi di presentare alla fine dei lavori;
  • la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera attraverso SCIA da presentare alla fine dei lavori;
  • la previsione della immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata completata la realizzazione, in attesa del certificato di conformità edilizia e agibilità;
  • la previsione della possibilità della certificazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni di edificio. 

La legge contiene inoltre disposizioni di semplificazione degli strumenti urbanistici, tra cui il divieto di riprodurre all’interno degli strumenti di pianificazione le normative vigenti stabilite da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, piani e norme tecniche di settore. Per rendere effettiva tale previsione è previsto un atto regionale di ricognizione di tali normative cogenti e auto applicative, con l’obbligo per gli enti territoriali di adeguare i propri strumenti entro 90 giorni; trascorsi i quali opererà una automatica caducazione delle disposizioni locali che attengono agli atti individuati dalla Regione. 

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ultima modifica 2022-09-09T15:13:15+01:00
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