Sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza estesa a tutti gli appalti. Crescono gli obblighi nei confronti dei dipendenti della filiera di imprese

Luigi Caiazza, in Norme e Tributi, Il Sole 24 ore. 07 Settembre 2009

Abstract:

L’articolo 26 del Decreto Legislativo numero 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) disciplina gli obblighi documentali e informativi nel settore degli appalti. Tali obblighi vengono posti a carico anche dei datori di lavoro che affidano l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.

L’entrata in vigore del DLgs 106/2009 (correttivo del DLgs 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza) del 20 agosto scorso ha comportato un inasprimento delle sanzioni applicabili all’esecuzione di contratti di appalto. Le novità riguardano l’art. 26 del DLgs 81/2008 (modificato dall’art. 16 del DLgs 106/2009), i cui primi quattro commi indicano gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro appaltanti di servizi o forniture che, in caso di mancata cooperazione nel fornire le informazioni prescritte (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, requisiti di idoneità professionale dell’impresa), rischiano l’applicazione dell’arresto da 2 a 4 mesi ed un’ammenda da mille a 4mila800€. In attuazione di tale principio di cooperazione, l’art. 26, comma 1, del DLgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro elabori un Duvri (documento unico di valutazione dei rischi) da conservare presso l’unità produttiva cui si riferisce. L’omessa attuazione di tale obbligo comporta sanzioni amministrative da due a 6mila€. Inoltre, il personale alle dipendenze dell’impresa appaltatrice, o subappaltatrice, dev’essere dotato di tessera identificativa (con foto) da cui deve risultare anche l’identità del datore di lavoro.

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