Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 77 TUSL, ovvero: tre dilemmi sui DPI (II parte)

Roberto Codebò, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 8-9 (2010), p. 470-472

Abstract:

L'orientamento del datore di lavoro verso l'utilizzo dei DPI viene definito dalla norma (combinando gli articoli 75,76 e 77) come ultimo espediente cui rivolgersi a garanzia della sicurezza. L'anteposizione di misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva e metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro devono essere preferiti in virtù dell'eliminazione a monte dei fattori di rischio, per la quale i DPI sono meno efficaci e per la dipendenza dell'efficacia dei DPI dalla volontà e diligenza dei lavoratori che devono utilizzarli. Il datore di lavoro è quindi chiamato a valutare e preventivare i rischi a livello odi organizzazione dell'unità produttiva e del lavoro. Rispetto all'ulteriore aspetto “incompleto” del TULS, all'art.76, l'adeguatezza alle caratteristiche fisiche del lavoratore, dalle quali in realtà dipendo tutti e quattro i parametri di valutazione dei requisiti del DPI, deve essere compresa nei requisiti richiesti dall'articolo che ne rende obbligatoria l'osservanza. Sia l'art.75 che 76 rimandano all'articolo 28 del TUSL, per la prescrizione della generale attività di valutazione dei rischi e per l'adozione di DPI conformi alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

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