Sicurezza nei luoghi di lavoro

Cantieri: il ruolo del CSE: svolta della cassazione

Pierguido Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 11 (2010), p. 583-587

Abstract:.

Per lungo tempo la Corte di cassazione si è orientata ad equiparare il CSE ad un secondo datore di lavoro. Tale orientamento viene oggi rivisitato da due importanti pronunce della Cassazione. In considerazione del ruolo di collaboratore del committente, per il coordinatore, la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro e al dirigente e al preposto; il coordinatore svolge, infatti, le sue funzioni in modo formalizzato, con contestazione scritta alle imprese riguardo alle irregolarità riscontrate.  Al CSE spetta, riguardo il ruolo prevenzionistico, il coordinamento e la presenza in cantiere. Lo statuto funzionale dei coordinatori è quindi delimitata alla categoria dei rischi c.d. “interferenziali” o “di cantiere” che sono rischi aggiuntivi rispetto a quelli “intra-aziendali”. Per il profilo della sicurezza integrata di cantiere spetta al coordinatore per la progettazione l'analisi e la valutazione dei rischi interferenziali, al coordinatore per l'esecuzione l'obbligo di gestire tali fattori di rischio, ma non quelli inerenti l'attività di ogni impresa esecutrice che spettano al datore di lavoro. Il ruolo del CSE è quello di essere gestore dei soli rischi di cantiere non anche di quelli intra-aziendali. Quindi il CSE ha uno statuto funzionale limitato alla gestione, attraverso le disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, dei soli rischi di cantiere.

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