Sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza nei cantieri e difformità tra normativa nazionale e comunitaria

Alex Bisignano, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 6 (2010), p. 345-349

Abstract:

L’articolo si concentra sulla conformità tra la direttiva 92/57/CEE e sui cantieri temporanei e mobili e l’art. 90 comma 11 del D. Lgs. 81/2008.

Con l’introduzione della direttiva europea veniva messo al centro del sistema di prevenzione il committente con l’enunciazione dell’art 3, che veniva recepito dal legislatore italiano con il D.Lgs 494. Obblighi che se sono stati poi recepiti all’art. 90 del D.Lgs 81/2008, anche se durante la fase si emanazione di questo decreto era già in atto da parte della commissione europea un ricorso verso lo stato italiano. Il nodo consisteva in quei cantieri che non necessitavano di permesso di costruire, anche se non sempre cantieri che non necessitano di tali permesso non sono privi di pericolosità dal punto di vista della sicurezza. Normativa urbanistica e quella prevenzionistica non corrono sempre sullo stesso binario.

Con la sentenza in data 25 luglio 2008, pronunciata nella causa C-504/06 si dichiarava che lo stato italiano non aveva provveduto alla corretta trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva.

L’articolo procede raccontando della causa C.224/09 dove ancora si gioca la partita tra il bizzarro criterio del permesso di costruire e la distinzione tra committente pubblico e privato e a seconda delle interpretazione della norma italiana si può dimostrare di essere o meno aderenti alla normativa comunitaria.

L’autore conclude affermando che per ben tre volte il legislatore italiano ha reiterato il medesimo errore, violando la direttiva europea. 

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ultima modifica 2017-09-04T15:55:00+01:00
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