Sicurezza nei luoghi di lavoro

Cantieri. Il responsabile dei lavori: incarico e incompatibilità

Autore: Igor Secco, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. N. 7 (2011), p. 377-380

Il Responsabile dei Lavori, definito dall'art. 2 del D.Lgs n. 494/1996 e dall'art. 89 comma 1, lett c è un alter ego del Committente e non deve essere confuso con il Direttore dei Lavori. Tramite nomina del Responsabile dei Lavori il Committente può essere esonerato dalle proprie responsabilità, assegnando a tale nomina quindi un atto di delega, che per assumere validità giuridica deve presentare una chiara evidenza formale, tramite la quale vengano conferiti poteri decisionali, gestionali e di spesa necessari al Responsabile. Tale delega è ammessa con limiti e condizioni e deve essere scritta, sottoscritta ed espressa. Il responsabile dei Lavori, soggetto recante idonei requisiti di preparazione tecnica e qualifica professionale, detiene un'effettiva e completa autonomia sia decisionale che d'applicazione, che non deve essere ostacolata dalla committenza. Occorre però verificare se la posizione di garanzia del Responsabile dei Lavori sia completamente sostitutiva a quella del committente: al di là della tesi sostenuta, la completa esclusione dalle responsabilità per il committente avviene solo nel caso in cui lo stesso non abbia alcuna conoscenza dell'illecito. Altra problematica riguarda la possibilità che la qualifica di Responsabile dei Lavori venga rivestita dall'appaltatore.

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