Sicurezza nei luoghi di lavoro

Sfide per la prevenzione. Verso una gestione della sicurezza integrata: L’impianto di obblighi e responsabilità definito con il decreto 81, richiede ora una maggiore integrazione con i modelli di organizzazione e gestione

Alberto Andreani, in Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, Epc srl. N. 2 (2011), p. 24-28

Dagli anni '90 le norme, che recepiscono le normative europee, prevedono nel quadro delle azioni da adempire per la tutela e garanzia della salute e sicurezza del lavoro una “bontà” della pianificazione complessiva del lavoro. Tale qualità organizzativa prevede l'attuazione di procedure attuabili e condivise di “sicurezza integrata”, che non interessano esclusivamente i lavoratori ma tutte le figure lavorative, comprese quelle ai vertici organizzativi. In tal quadro, la figura del Datore di Lavoro, possiede un ruolo centrale, con compiti di regia e programmazione della sicurezza, anche qualora rivesta il ruolo di committente nell'affidamento di lavori a terzi. Una bontà dei processi organizzativi deve essere caratterizzata dall'iterazione, cooperazione e coordinamento delle parti. Indispensabile è, quindi, un'organica e corretta distribuzione dei compiti allo scopo di definire un corretto organigramma della sicurezza. Il DL, sia nelle piccole che grandi imprese, risponde della bontà organizzativa, quindi della corretta distribuzione dei compiti e di una diligente vigilanza della loro attuazione, che se trovate mancanti portano tale figura ad essere imputabile anche per inadempienza dei suoi collaboratori.

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