La Regione e la sua storia

Poteri della Regione

Giunta e Assemblea legislativa (Consiglio regionale)

La Giunta, organo di governo

La Giunta, titolare del potere esecutivo, è l'organo di governo della Regione. Gli assessori che ne fanno parte, in numero variabile da 8 a 10, vengono nominati dal presidente e sono presentati all'Assemblea legislativa unitamente all'illustrazione del programma di legislatura.

Il governo della Regione opera in modo collegiale; la sua attività si concentra sulle funzioni di iniziativa, promozione e amministrazione (fatta salva la competenza dei dirigenti per l'adozione degli atti amministrativi di attuazione e di gestione).
Oltre al compito di collaborazione con il presidente, tra le azioni svolte dalla Giunta citiamo la stesura del bilancio, l'amministrazione del patrimonio, la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione, il complesso delle attività che fanno capo alle competenze assegnate all'esecutivo regionale.

Quanto al rapporto tra Giunta e Assemblea legislativa, ricordiamo che il governo può proporre disegni di legge e provvedimenti di competenza assembleare. Queste proposte devono comunque ottenere l'approvazione dell'organo legislativo.

 

L'Assemblea legislativa, organo legislativo

L'Assemblea legislativa è l'organo legislativo della Regione. A seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, il ruolo delle Regioni si è decisamente rafforzato. In questo nuovo quadro lo Statuto regionale del 2005 ha irrobustito le competenze del Consiglio regionale, che ha assunto la denominazione di "Consiglio regionale - Assemblea legislativa".

A comporre l'Assemblea sono cinquanta consiglieri, la cui attività è disciplinata da un regolamento interno. All'organo sono attribuiti il potere legislativo in modo esclusivo, il potere di indirizzo politico e quello di controllo. Per articolare e istruire il lavoro, vengono costituite Commissioni permanenti, che possono essere anche uno strumento per esercitare il potere di indagine e di verifica dell'Assemblea.

Tra le funzioni che lo Statuto riconosce all'Assemblea legislativa, ricordiamo la determinazione dell'indirizzo politico generale della Regione, la discussione e approvazione del programma di governo del presidente, il monitoraggio delle politiche regionali, l'approvazione degli atti di programmazione finanziaria e degli atti di programmazione e pianificazione economica, territoriale, ambientale.

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ultima modifica 2020-09-02T13:14:44+01:00
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