Trattato sull’Unione Europea
(Omissis)
Art 119
1. Ciascuno Stato membro assicura l´applicazione dei principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo lavoro.
2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi dei presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in relazione al posto che quest´ultimo occupa. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a. che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
b. che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per lo stesso posto di lavoro.
3. Il presente articolo non osta a che ciascuno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l´esercizio di un´attività professionale da parte delle donne, ovvero a prevenire o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.
(Omissis)