Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale, alla data degli eventi calamitosi, nell’abitazione sgomberata come risulta dal certificato storico dello stato di famiglia. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui, alla data degli eventi calamitosi, risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare. Non interessa il domicilio.

Modalità di richiesta

La presentazione della domanda di contributo può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, inviata tramite Pec (Posta elettronica certificata) o Peo (Posta elettronica ordinaria) all’indirizzo Pec dell’amministrazione comunale. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta o Peo, deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Modalità di erogazione

I Comuni (o le Unioni) formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni trasmettono all’Agenzia regionale un elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dall’Agenzia stessa: entro il 30 aprile 2025, per il periodo ottobre-31 dicembre 2024; entro il 15 giugno 2025, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2025; entro il 30 novembre 2025, per il periodo 1° giugno-15 novembre 2025. I Comuni (o le Unioni), ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.

Durata dell’erogazione

Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale. L’ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell’abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico (anche per frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità) o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico-sanitari causati dalle infiltrazioni d’acqua.

A seconda delle casistiche, il contributo spetta fino al 31 dicembre 2024 per i nuclei familiari non rientrati nella propria abitazione non destinatari di un’ordinanza di sgombero dipesa da inagibilità dell’edificio per ragioni strutturali e/o per carenza dei requisiti igienico-sanitari; fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero; fino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione; fino a che si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità; non oltre la scadenza dello stato di emergenza.