Misurazione degli oneri amministrativi (MOA)
La L.R. n. 18/2011 ha previsto tra le sue finalità la misurazione per la riduzione degli oneri amministrativi su cittadini e imprese.
L’art. 1, co. 3, lettera f), rende necessari specifici piani di riduzione degli oneri, la cui adozione dovrà tenere conto dell’attività svolta a livello nazionale. E’ altresì utile qui ricordare, infatti, che il D.L. n. 70/2011 (art. 6, comma 2, lettera f) punto 1.2) (43.59 KB) ha esteso la misurazione degli oneri amministrativi alle materie di competenza regionale e ha previsto l’adozione di programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo a ciò finalizzati (1).
Nell’ambito del citato Comitato paritetico è già stata avviata una attività di Misurazione degli oneri, alla quale ha aderito la Regione, dedicata ai procedimenti in materia edilizia con riferimento al permesso di costruire, Super DIA, Scia, Edilizia libera.
Si propone pertanto, ai fini della prima Sessione di semplificazione e della predisposizione dei piani di riduzione degli oneri (la cui adozione dovrà tenere conto dell’attività svolta a livello nazionale), la presentazione degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi in materia edilizia, particolarmente riferiti ai procedimenti sopra richiamati.
Nota (1) Si tenga presente altresì il testo dell’ art. 3 del d.l. n. 5/2012 (702 KB), in tema di semplificazione e sviluppo che prevede un nuovo Programma di attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi per il periodo 2012-2015, adottato su intesa in Conferenza Unificata ed esteso a Regioni ed enti locali. Tale programma ha ad oggetto gli oneri gravanti sulle amministrazioni e consiste nell’individuazione di aree, tempi e metodologie di intervento ai fini della conseguente individuazione degli adempimenti da semplificare. Sulla base delle attività definite nel Programma 2012-2015, l’amministrazione statale procederà ad adottare norme e piani attuativi relativi alla riduzione degli oneri previsti da fonti giuridiche di propria competenza. Poiché la ricaduta di quest’attività interesserà non solo le amministrazioni statali, è previsto il parere della Conferenza Unificata. Parallelamente, le Regioni attueranno il programma suddetto attenendosi alle indicazioni già previste dall' art. 25, d.l. n. 112/2008 (17.48 KB)relativamente alle proprie competenze. Allo stesso modo, la norma prevede l’adozione di un Programma di attività, relativo sempre al periodo 2012-2015, per la misurazione e riduzione dei tempi procedimentali e degli oneri “regolatori” gravanti su imprese e cittadini. Gli oneri regolatori includono anche quelli amministrativi in senso stretto. Questo Programma di attività è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Al contempo, si prevede che per la riduzione da ultimo citata nelle materie di competenza regionale si proceda con intesa ai sensi dell’art. 20-ter, l. n. 59/97. L’obiettivo dell’emendamento è duplice:
1) rinnovare il programma per la riduzione degli oneri gravanti sui privati, ampliandone l’oggetto (non solo oneri informativi ma anche oneri regolatori e “tempi” procedimentali);
2) introdurre un programma di riduzione degli oneri anche per le pubbliche amministrazioni.