Semplificazione

Tavolo permanente regionale

La legge regionale di semplificazione 18/2011, all'art.4*, prevede l’istituzione di un Tavolo permanente regionale quale sede politica di consultazione delle parti sociali e dei consumatori.

Nel Tavolo i soggetti coinvolti identificano i procedimenti amministrativi che presentano maggiori criticità e formulano proposte da presentare alla Sessione assembleare per la semplificazione.

Il Tavolo rappresenta il luogo dove cittadini e imprese, destinatari dell’azione amministrativa, indicano alla pubblica amministrazione gli interventi da considerare prioritari e forniscono il loro contributo propositivo alla soluzione dei problemi.

 

Funzionamento

Il Tavolo permanente regionale, che assicura l’equilibrio tra la componente pubblica e la componente privata, ha una composizione plenaria (Tavolo Plenario) ed una articolazione in Tavoli Tematici. Il Tavolo Plenario è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di semplificazione.

Nel corso della prima seduta, sia la Parte Privata – composta dalle Organizzazioni economiche e dalle Organizzazioni sindacali – che la Parte Pubblica – composta da Regione e rappresentanti degli enti locali – presentano proprie proposte di lavoro. Quindi il Tavolo Plenario raccoglie le proposte, predispone l’elenco degli oggetti sui quali intervenire prioritariamente e definisce il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori.

Il Tavolo Plenario trasmette l’elenco degli oggetti prioritari al Nucleo Tecnico regionale, che formula le proposte di semplificazione da sottoporre ai Tavoli Tematici per le valutazioni di propria competenza.

Nel corso della prima riunione, ciascun Tavolo tematico valuta le proposte pervenute e formula eventuali controproposte, da inviare nuovamente all’analisi definitiva del Nucleo Tecnico regionale, che formula le proposte definitive trasmettendole al Tavolo Plenario ai fini dell’approvazione.

Il Tavolo Plenario approva il Documento per la semplificazione, contenente le proposte definitive del Nucleo Tecnico regionale, e lo trasmette alla Giunta regionale che, con proprio atto, ne approva i contenuti ai fini della successiva presentazione alla Sessione annuale per la semplificazione.

 

*Art. 4 -Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge, è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi.
2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione permanente di cui all'articolo 3. In tale sede sono formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro successiva sottoposizione alla sessione per la semplificazione prevista dall'articolo 5.
3. Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All'attività del Tavolo permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello Statuto regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta regionale. Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.
4. È istituito, presso il Comitato di direzione di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), in relazione alle funzioni ad esso attribuite di raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la rappresentanza tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale suo compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione previste all'articolo 2.
6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture.

Azioni sul documento

ultima modifica 2018-01-26T17:23:41+01:00
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