Funzioni del Comitato regionale di coordinamento
descrizione delle funzioni del Comitato regionale di coordinamento
Le attività del Comitato si evincono dall’articolo 7 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale esso opera al fine di realizzare una programmazione coordinata degli interventi, garantire l’uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’art. 5 e la Commissione prevista all’art. 6, e dal D.P.C.M. del 21.12.07 (PDF - 84.1 KB).
L’art. 1, comma 4, elenca difatti le seguenti funzioni:
- sviluppare, tenendo conto delle peculiarità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi definiti a livello nazionale;
- svolgere funzioni di orientamento e pianificazione delle attività di vigilanza e di prevenzione e promuovere, in maniera coordinata, attività di formazione, informazione, comunicazione, assistenza;
- raccogliere ed analizzare le informazioni relative agli eventi lesivi e ai rischi, fornendo suggerimenti operativi e tecnici che siano volti alla riduzione del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali;
- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che promuovano l’adozione, da parte di datori di lavoro, lavoratori e tutti i soggetti interessati, di comportamenti volti a migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza.
Il Comitato regionale monitora costantemente i lavori dell’Ufficio operativo e le azioni attivate dagli Organismi provinciali e annualmente ha il compito di conferirne i risultati al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.