Abstract:

Il Parere, diramato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori nel 27/07/2010, ha come oggetto la “Corretta applicazione dell'art.89, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008”, in seguito all'aggiunta di un periodo alla definizione di “impresa affidataria”. La definizione, che risulta equivoca rispetto a quella data dal Capo I del Testo Unico, tiene conto anch'essa della possibilità dell'impresa affidataria di subappaltare totalmente l'esecuzione dei lavori. Il legislatore ha dovuto pertanto disciplinare l'intermediazione contrattuale. L”'impresa affidataria” diviene rilevante ai fini della tutela della sicurezza del lavoro nella condizione in cui sia anche o l'unica impresa esecutrice, direttamente impegnata con la presenza operativa in cantiere. Solo in tale circostanza l'impresa affidataria è soggetta alla verifica del possesso di idoneità tecnico professionale e all'obbligo di redazione del POS. La definizione di “impresa affidataria”, i cui obblighi sono definiti nell'art. 97 del Testo Unico, risulta essere più ampia di quella di “impresa esecutrice”. La norma non definisce il caso della “Associazione Temporanea di Imprese” ATI, né la distinzione tra consorzi ordinari e consorzi stabili di imprese. Riguardo ciò si è espressa l'Autorità, disponendo che in caso si soggetto singolo aggiudicatario dell'appalto pubblico, questo assumerà anche il ruolo di “impresa affidataria”, nell'esercizio degli obblighi in materia di sicurezza; nel caso il soggetto abbia natura plurima allora il ruolo di “impresa affidataria” andrà: all'impresa consorziata assegnataria dei lavori individuata dal consorzio, se consorzio di qualunque tipo, all'impresa mandataria, nel caso di ATI.