La Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, con una circolare, ha approvato gli orientamenti per la determinazione delle ESEDI all'amianto nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs 81/08 all'Art. 249. Viene stabilito che non si applicano a queste gli artt. 250, 251 comma 1, 259 e 260 comma 1. La circolare classifica l'amianto come sostanza cancerogena di cat.1 e definisce l'autorizzazione alle operazioni di rimozione e smaltimento e bonifica di aree contaminate ad imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con particolari indicazioni ed esclusioni. Il parametro per definire quanto un'esposizione possa ritenersi sporadica e di debole intensità   è la dose cumulata annua dell'attività svolta sulla base degli interventi compiuti, in riferimento ad uno scenario di esposizione definito in modo preciso. Anche le attività ESEDI devono essere indicate, dal DL, nel DVR identificando i lavoratori adibiti a tali attività e la loro durata; l'allegato 1 della Circolare fornisce un elenco indicativo di attività da considerarsi ESEDI. La circolare ribadisce l'obbligatorietà, in ogni caso, da parte del Datore di Lavoro del rispetto delle norme in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto, con particolare riguardo ai DPI delle vie respiratorie.