Il D.P.R 177/2011, che si manifesta come norma transitoria, con l’art. 2 stabilisce i requisiti essenziali per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori legittimati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La norma si applica in ogni ambiente sospetto di inquinamento ma solo in presenza di un appalto il cui committente sia anche datore di lavoro per le limitazioni alla stipula di un subappalto. L’esposto esamina i contenuti dell’articolo 2 nel quale vengono elencati puntualmente i requisiti di qualificazione, intendendo tale verifica come elemento fondamentale nella prevenzione rischi, sia per la tutela della sicurezza che del lavoro negli ambienti confinati. L’articolazione si sviluppa poi con la disanima delle procedure di certificazione e degli organi preposti alla verifica dei requisiti.