Molto spesso i datori di lavoro concepiscono il servizio di prevenzione e protezione come una sorta di unità organizzativa deputata alla gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro aziendali. Ritengono dunque erroneamente che, individuando un maggior numero di responsabili, si possa ottenere un migliore grado di soddisfacimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo modus operandi non tiene conto della netta definizione della struttura delle responsabilità, definite dal D.Lgs. 81/2008, né tanto meno dell’obbligo di prevedere una figura che affianchi il datore di lavoro nel recepire gli obblighi di sicurezza: appunto il servizio di prevenzione e protezione. Nella legislazione italiana in effetti non esiste una definizione che differenzi i compiti del responsabile da quello dell’addetto del esercizio di prevenzione, pur sussistendo delle differenze nella formazione di base delle due figure. L’articolo cerca di sbrogliare le responsabilità e le differenze di ciascuna di queste figure, andando ad analizzare comma per comma gli articoli relativi del D.Lgs. 81/2008.