Il CSE e il potere-dovere di sospensione immediata delle (singole) lavorazioni
Pierluigi Soprani, in Igiene e Sicurezza del Lavoro – ISL, Ipsoa. A. XXIII, n. 9 (2019), p. 447-450
L’articolo si occupa del potere-dovere di intervento diretto del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in caso di constatazione diretta di una situazione di pericolo grave e imminente e contiene i riferimenti ad alcune sentenze della Corte di Cassazione penale riguardanti il CSE coinvolto in infortuni sul lavoro come soggetto deputato a svolgere il ruolo di gestore del processo di coordinamento di imprese e lavoratori autonomi nei cantieri.
In base all’art. 92, comma 1, lettera f) del D. Lgs.81/08 il CSE ha infatti l’obbligo di sospendere “in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.