L’articolo si occupa del potere-dovere di intervento diretto del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in caso di constatazione diretta di una situazione di pericolo grave e imminente e contiene i riferimenti ad alcune sentenze della Corte di Cassazione penale riguardanti il CSE coinvolto in infortuni sul lavoro come soggetto deputato a svolgere il ruolo di gestore del processo di coordinamento di imprese e lavoratori autonomi nei cantieri.

In base all’art. 92, comma 1, lettera f) del D. Lgs.81/08 il CSE ha infatti l’obbligo di sospendere “in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.