L’articolo definisce nel dettaglio la figura dell’addetto al servizio di prevenzione e protezione (Aspp), nominato dal datore di lavoro e che non può coincidere con il rappresentante dei lavoratori (Rls). Viene dettagliato in maniera puntuale il percorso formativo necessario, i compiti che dovrà assolvere e le sue responsabilità.

Fermo restando la responsabilità del datore di lavoro, l’articolo affronta anche la tendenza della giurisprudenza attuale riguardo alle figure di supporto al datore di lavoro: in particolare la tendenza è quella di considerare e riconoscere l’esistenza di una “responsabilità professionale” a coloro i quali operano nel servizio di prevenzione e protezione, come il Rspp e l’Aspp, che hanno l’obbligo di fornire al datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per la corretta adozione delle idonee misure di prevenzione.