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Sono previste quattro possibili tipologie di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:

  1. Condizione di disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (art. 8 legge 449/1997 e art. 3 c. 1 L. 104/1992);
  2. Condizione di disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione (art. 30 comma 7 legge 388/2000 e art. 3 c. 3 L. 104/1992);
  3. Condizione di disabilità mentale o psichica (art. 30 comma 7 legge 388/2000);
  4. Condizione di disabilità per cecità o sordità (art. 50 della legge 342/2000).

Nella condizione di cui al punto 1 è necessario l’adattamento del veicolo secondo le prescrizioni riportate sulla certificazione medica.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni per il settore auto previste dal legislatore nazionale, è possibile consultare la guida alla pagina dedicata dell'Agenzia delle Entrate