Il Libro Bianco e la legislazione alimentare dell’UE
Il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare
La normativa europea in materia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori inizia a prendere forma, in seguito alle crisi alimentari degli anni ’90 (BSE, afta epizootica) e alla necessità della Comunità Europea nel rispondere all’emergenza. Nel gennaio 2000, la Commissione europea decide di pubblicare un libro bianco sulla sicurezza alimentare che segna una tappa fondamentale nella trasformazione della legislazione europea in materia. Insieme al documento, la CE ha allegato un piano d’azione di 84 proposte legislative, proponendo quindi l’adozione di un nuovo quadro giuridico che potesse coprire l'insieme della filiera alimentare - "dalla fattoria alla tavola" – secondo un approccio globale e integrato.
La legislazione alimentare europea del 2002
Gli elementi enunciati nel libro bianco del 2000, sono confluiti in una proposta legislativa della Commissione, adottata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo il 28 gennaio 2002 e che rappresenta il corpus principale di disposizioni atte a regolamentare la sicurezza alimentare a livello europeo.
Il Regolamento (CE) Nr.178/2002 definisce i principi generali e i requisiti della legislazione alimentare tra cui il principio di precauzione, di analisi del rischio e i requisiti di rintracciabilità; stabilisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) con l’obiettivo di rafforzare il sistema di assistenza scientifica e tecnica; stabilisce procedure di tutela della sicurezza degli alimenti tra cui vi è il sistema di sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi (RASFF).
Principi generali e requisiti in materia di sicurezza alimentare:
- Principio di analisi del rischio
Per garantire un elevato livello della vita e della salute dei consumatori, la normativa alimentare si basa sull’analisi del rischio, che tiene conto dei pareri formulati dall’EFSA e del principio di precauzione.
- Principio di precauzione
Laddove venga, in seguito ad una attenta valutazione delle informazioni, individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma resti incertezza dal punto di vista scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio al fine di tutelare la salute, nell’attesa di informazioni più esaurienti.
- Requisiti di sicurezza
Se gli alimenti vengono ritenuti dannosi o inadatti al consumo umano (in base ai criteri stabiliti all’art. 14 del Regolamento 178/2002), allora non possono essere immessi sul mercato.
- Requisiti di rintracciabilità
La rintracciabilità viene definita come la “possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" e permette al consumatore di disporre di maggiori informazioni relativamente al prodotto che sta acquistando.
- Obblighi per operatori del settore
Ogni operatore del settore alimentare è tenuto, laddove abbia motivo di credere che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, a notificare alle autorità competenti o al consumatore stesso, qualora il prodotto sia stato già commercializzato.
Il Regolamento inoltre, ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha il compito di fornire pareri scientifici indipendenti in risposta alle richieste mosse dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e dagli Stati Membri. Il Consiglio europeo del dicembre 2003 ha assegnato la sede dell’EFSA alla città italiana di Parma.
Il Regolamento, inoltre, ha posto in essere un sistema di allarme rapido che risponde alla necessità dell’Unione Europea e degli Stati Membri di una pronta risposta di fronte a possibili o evidenti minacce alla sicurezza alimentare.