Semplificazione

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Approfondimento: Monitoraggi dei tempi procedimentali

Il monitoraggio periodico dei tempi procedimentali è un obbligo contenuto nell'art.1, comma 28 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il mancato rispetto dei termini del procedimento è considerato come “evento-sentinella” di un possibile malfunzionamento dell’attività amministrativa e la legge richiede che venga adeguatamente monitorato e valutato, anche per individuare le idonee misure correttive di carattere normativo, organizzativo o amministrativo.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di un' apposita metodologia per la rilevazione dei tempi di conclusione (determina n. 19112 del 2014). Il monitoraggio viene effettuato con periodicità semestrale su tutti i procedimenti già individuati e pubblicati nella banca dati delle tipologie procedimentali (ex art. 35 del d.lgs. 33/2013). Si tratta di procedimenti ad istanza di parte e d'ufficio rivolti a cittadini, imprese ed altre pubbliche amministrazioni.

La rilevazione tiene conto delle diverse occorrenze che si possono verificare nel corso dell'iter procedimentale. Occorre infatti distinguere tra le sospensioni legittime della decorrenza del termine, in applicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo nazionali (legge 241/90 e ss.mm.),  regionali (l.r. 32/1993) e di settore e quelli che sono veri e propri ritardi attribuibili a profili organizzativi o di altra natura.

 

Rilevazione dei dati

La rilevazione dei dati comporta un'attività di aggiornamento costante dei dati sui procedimenti amministrativi regionali, attraverso la puntuale definizione dei termini di conclusione dei procedimenti e un'attenta fase di rilevazione. I principali soggetti coinvolti sono i responsabili dei procedimenti amministrativi e i referenti per la trasparenza.

L'attività si struttura innanzitutto chiedendo ai dirigenti di indicare le iniziative che hanno già assunto o intendono assumere per eliminare le anomalie che hanno determinato i ritardi. Questo è possibile solo nel caso in cui le ragioni siano "endogene", cioè risolvibili all’interno delle singole strutture. Se invece si tratta di anomalie riconducibili a profili di macro-organizzazione o a vincoli normativi o amministrativi, i dirigenti devono indicare le strutture centrali competenti ad intervenire per il loro superamento.

 

Analisi e superamento delle anomalie

Una volta rilevati, i dati vengono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che analizza le "anomalie" con finalità anticorruttive. In questa fase è richiesta la piena collaborazione del dirigente della struttura responsabile del procedimento se l'anomalia riscontrata è direttamente risolvibile all'interno della sua struttura.
Se invece emergono profili di macro-organizzazione o vincoli normativi o amministrativi, viene predisposto un Piano di intervento con le misure individuate per il superamento delle anomalie.

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ultima modifica 2022-09-09T16:13:17+02:00
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