Accesso civico semplice

Nel caso in cui l’amministrazione non adempia agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le richieste di accesso civico devono essere presentate al responsabile della trasparenza dell’amministrazione che ha omesso la pubblicazione.

Chiunque ha il diritto di richiedere alla pubblica amministrazione inadempiente la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L’amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

Qualora l’amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere all’organo di governo individuato nell’ambito delle figure apicali. Nell’ipotesi di omessa individuazione del titolare del potere sostitutivo, tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione (art. 2, comma 9 – bis, della l. n. 241/1990)

È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Modulo per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

Scarica il modulo

Accesso civico generalizzato

L’accesso generalizzato risulta disciplinato al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, come  modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che così recita: Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

Ogni cittadino può, pertanto, richiedere, documenti, dati e informazioni in possesso della Fondazione che non siano soggetti ad obblighi di pubblicazione, precisando che:

  1. la Fondazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
  2. la Fondazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
  3.  sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it;
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati, Direttrice Elena Zaccherini- Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna (BO);
  • con consegna diretta concordando un appuntamento presso la Fondazione.

Saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. 

REGISTRO ACCESSI (Excel - 9.4 KB)