Accade, sia pure raramente, che il Comitato dei garanti decida di rifiutare la richiesta presentata da un sindaco. Le ragioni sono sempre legate a incongruenze tra la richiesta presentata e le disposizioni indicate dallo statuto.

Ciò si verifica quando si tratta di reati:

  • colposi: la Fondazione infatti interviene soltanto a seguito di reati dolosi;
  • di cui non è evidente la gravità: lo Statuto prevede un soccorso alle vittime solo per reati gravissimi, che ledono o mettono in pericolo l'incolumità delle persone, la loro libertà morale e sessuale;
  • avvenuti molti anni addietro, se non è chiaro quali siano le ragioni che hanno portato il sindaco a non richiedere l'intervento in via immediata e/o se non sono riconoscibili le conseguenze attuali di un grave reato risalente nel tempo;
  • avvenuti fuori dall'Emilia Romagna, contro persone che non abitavano in questa regione, anche qualora alcuni anni dopo abbiano deciso di stabilirsi nel territorio emiliano-romagnolo: la valutazione sulla competenza deve avere come riferimento il tempo e il luogo del reato (la Fondazione è competente per reati avvenuti in regione o contro abitanti della regione)