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L’articolo 1 della legge regionale 8/2017 definisce i valori e gli obiettivi strategici e programmatici sulla base dei quali la Regione intende promuovere il proprio modello di politica sportiva territoriale.

In particolare, la Regione riconosce la funzione sociale dello sport e i valori che ne costituiscono il naturale corollario (integrazione sociale, tutela della salute, sviluppo relazionale…) che rappresentano principi indispensabili per la realizzazione di un pieno diritto di cittadinanza attiva in un concetto di sport inteso quale servizio alla persona.

Riconosce pertanto ai propri cittadini un diritto generalizzato alla pratica sportiva e si impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo che possa creare limitazioni o discriminazioni all’esercizio della pratica sportiva.

Si impegna inoltre a garantire l’esercizio in sicurezza delle attività sportive e promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni del territorio, l’associazionismo sportivo e gli altri Servizi regionali cui competono politiche sociali, turistiche, culturali ed economiche.

Considera inoltre lo sport come strumento di valorizzazione del territorio e promuove gli interventi che abbiano ricadute culturali, turistiche ed economiche. 

Al fine di perseguire gli obiettivi delineati nell’art. 1, la Regione ha definito al successivo art. 2 le aree di intervento ritenute funzionali, individuando concreti strumenti di attuazione per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive.

Per organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la loro realizzazione, garantire efficacia e continuità nel tempo, nonché per adeguare tali strumenti alle dinamiche evolutive del settore, la Regione ha inteso operare mediante uno strumento di programmazione di durata triennale, costituito dal Piano Triennale dello Sport.

Il Piano attualmente in vigore è stato approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 144 del 17/04/2018.