Legge regionale 2/2024
Contrasto dell’abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (norme in materia di politiche per le giovani generazioni)
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Con questa legge la Regione ha inteso rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.
A questo scopo, opera in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche, le università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le agenzie educative, l’associazionismo sportivo, le società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.