Conferenza Stato-Regioni
Sede della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome è stata istituita in via sperimentale dal DPCM 12 ottobre 1983. Il riconoscimento legislativo è avvenuto copn l´articolo 12 della L. n. 400 e del D.Lgs. n. 418 del 1989. Gli attuali compiti e funazioni sono disciplinati dal D.Lgs. n. 281 del 1997, di attuazione della L. 59 del 1997 (la c.d. legge Bassanini).
La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo delega al Ministro per gli Affari Regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. Ne fanno parte i venti Presidenti delle Regioni e i due Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ai suoi lavori partecipano i Ministri interessati agli argomenti posti all´ordine del giorno delle sedute.
Si riunisce di norma ogni quindici giorni secondo un calendario concordato ogni anno.
La Segreteria della Conferenza Stato-Regioni si trova in Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma
La Conferenza:
- dà pareri sugli atti del Governo, sugli schemi di disegni di legge, e sugli schemi di decreto legislativo e suogni altro oggetto di interesse regionale, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- sancisce intese ed accordi, finalizzati al raggiungimento di una volontà comune dello Stato e delle Regioni;
- formula proposte nei confronti di organi dello Stato, di enti pubblici, od altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- effettua attività di verifica e monitoraggio, diretta al controllo e alla valutazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi;
- delibera sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni e Province Autonome, su provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, e sulle nomine di responsabili di enti ed organismi. Adotta le deliberazioni in materia di politica sanitaria in ambito regionale;
- favorisce l´interscambio di dati ed informazioni sull´attività delle Amministrazioni centrali e regionali, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività;
- Istituisce, qualora ne ravvisi la necessità, gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, di collaborazione e di concorso alla propria attività.