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Introduzione

Martedì 4 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge e un disegno di legge che introducono misure per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa e per garantire le prestazioni sanitarie.

1. Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie (decreto-legge)

Il decreto:

  • prevede l’istituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, interoperabile con le piattaforme delle liste di ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con l’obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal Pnrr.
  • istituisce, presso il Ministero della salute, l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. L’Organismo potrà accedere presso vari soggetti sanitari pubblici e privati accreditati per verificare e analizzare le disfunzioni delle agende di prenotazione su segnalazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti, e potrà acquisire documentazione dalle regioni e dalle province autonome. Gli esiti delle verifiche costituiranno elementi di valutazione ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell’incarico.
  • prevede la convergenza al Centro unico di prenotazione (Cup) regionale o infra-regionale, già utilizzato per gli erogatori di servizi sanitari pubblici, anche degli erogatori privati accreditati, ospedalieri e ambulatoriali.
  • dispone l’attivazione, da parte del Cup, di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare la data di erogazione della prestazione e l’attivazione di sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo linee guida omogenee di livello nazionale.
  • stabilisce che vi siano agende dedicate per le prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta), e introduce il divieto, per le aziende sanitare e ospedaliere, di sospendere o chiudere le attività di prenotazione relative ai livelli essenziali di assistenza e si raddoppiano le sanzioni per la sospensione o chiusura delle attività di prenotazione.
  • prevede che, nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità indicate dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali debbano garantire l’erogazione delle prestazioni richieste attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, anche al di fuori degli accordi contrattuali vigenti, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie dovranno vigilare sul rispetto di tale disposizione, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito.

2. Misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie (disegno di legge)

Il testo introduce misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste d’attesa, prevedendo, tra l’altro:

  • l’istituzione del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla) comprensivo di strutture, strumenti, e competenze, volto a riunire in un unico organismo diverse funzionalità.
  • il nuovo Registro delle segnalazioni, presso il Ministero della salute, che i cittadini possono utilizzare per segnalare disservizi in materia di prestazioni sanitarie; Il Singla è governato da una Cabina di Regia, presieduta dal Ministero della salute;
  • la possibilità per Regioni e Province autonome di aumentare, entro un limite massimo, il limite di spesa ai fini dello smaltimento delle liste d’attesa e di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive per valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione;
  • la messa “a regime” della possibilità, per i medici specializzandi, di assumere, su base volontaria e fuori dal periodo di formazione, incarichi libero professionali per i servizi di emergenza del Servizio sanitario nazionale, per un periodo di 12 ore settimanali (in luogo delle attuali 8);
  • una deroga per consentire alle regioni e agli enti del Servizio sanitario nazionale il reclutamento del personale sanitario dirigenziale e non, con contratto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa;
  • interventi sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, prevedendo che tali limiti siano rideterminati nei seguenti valori: di 4 punti percentuali per l’anno 2025 e di 5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026.
  • la possibilità, per le aziende ospedaliere universitarie che non possono far fronte alle esigenze assistenziali con l’organico funzionale di tipo universitario, di stipulare contratti con il personale medico o sanitario anche con contratti a tempo indeterminato, oltre che a tempo determinato;
  • la possibilità, nell’ambito dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie del Servizio sanitario nazionale, di dispensare anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
  • l’istituzione della Scuola Nazionale dell’Alta Amministrazione Sanitaria che dovrà provvedere alla formazione dei dirigenti e dei direttori sanitari.

Per approfondire

Comunicato stampa del Consiglio dei ministri di martedì 4 giugno 2024

Ultimo aggiornamento: 10-06-2024, 11:19